STATUTO DELL’ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE
(approvato dall’Assemblea straordinaria del 24 ottobre 2023)
Art. 1
L’Accademia Ligure di Scienze e Lettere nasce nel 1798 con la denominazione Istituto Nazionale Ligure, organo ufficiale della Repubblica Ligure. Prosegue sotto varie denominazioni sino al 1928, anno in cui viene eretta con Regio Decreto (31 maggio 1928) in Ente Morale, quale Società Ligustica di Scienze e Lettere di Genova. Dal 1946 è Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
Art. 2
L’Accademia non ha fini di lucro e ha lo scopo di contribuire con studi, pubblicazioni, conferenze e il conferimento di premi e di borse di studio, al progresso della conoscenza, avvicinando e collegando gli studiosi, collaborando allo sviluppo e alla diffusione del sapere.
Art. 3
L’Accademia si compone di due Classi che prendono il nome di Classe di Scienze e Classe di Lettere. Il Consiglio Direttivo può dividere in Sezioni ogni Classe, può raggruppare le Sezioni, modificarle o sopprimerle.
Art. 4
Fanno parte dell’Accademia al massimo cento Soci effettivi, cento Soci corrispondenti, venti Soci onorari, un numero di Soci sovrannumerari determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, e i Benemeriti dell’Accademia.
Art. 5
I Soci corrispondenti sono scelti fra gli studiosi italiani e stranieri che hanno particolari meriti scientifici. I Soci stranieri non possono superare un quinto del numero totale dei corrispondenti.
I Soci effettivi sono scelti fra i Soci corrispondenti che, per la loro competenza specifica e la loro attività, possono collaborare e partecipare attivamente alla vita dell’Accademia.
I Soci effettivi e corrispondenti che per ragioni di età, salute, cambio di residenza o altro impedimento non possano partecipare alle attività dell’Accademia, possono essere nominati, dal Consiglio Direttivo, sovrannumerari e pertanto sono considerati in sovrannumero rispetto al numero massimo di Soci previsto dall’art. 4. Essi mantengono la qualifica di Accademico, ma sono esentati dalla partecipazione alle attività dell’Accademia e dal pagamento della quota associativa annua.
Possono essere eletti Soci onorari scienziati e umanisti di chiara fama ai quali l’Accademia voglia rendere particolare onore. Sette di loro possono essere stranieri. Sono esentati dal pagamento della quota sociale.
Art. 6
Benemeriti dell’Accademia sono proclamate, dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche che abbiano arrecato benefici all’Accademia. La nomina a Benemerito a chi sia Socio effettivo o corrispondente, non toglie la precedente attribuzione, ma si aggiunge ad essa, esonerando dal pagamento della quota associativa annua.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo stabilisce quali categorie di Soci siano tenute al pagamento di una quota associativa annua e ne determina l’ammontare. La quota associativa annua deve essere versata dai Soci entro il 31 marzo dell’anno di competenza.
Art. 8
Gli Organi dell’Accademia sono:
a- L’Assemblea dei Soci effettivi
b- Il Presidente
c- Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a. il Presidente
b. due Vicepresidenti, appartenenti rispettivamente a ciascuna delle due Classi
c. un Segretario Generale
d. due Segretari di Classe
e. un Bibliotecario
f. un Amministratore
I due Vicepresidenti esercitano, di diritto, le funzioni di Presidente della loro rispettiva Classe.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno il numero dei Soci effettivi, corrispondenti e onorari che possono essere eletti entro il limite dei posti disponibili.
Le proposte per l’elezione dei nuovi Soci (effettivi, corrispondenti, e onorari) dovranno essere presentate almeno da due Soci effettivi specificamente competenti, che indicano in quale Classe e Sezione deve essere inserito il nuovo Socio, e dovranno essere approvate dall’Assemblea appositamente convocata.
Ogni Socio effettivo può votare tanti nomi quanti sono i posti disponibili all’ atto della convocazione.
La votazione, consentita anche per delega, risulterà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto.
Risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti, comunque superiori alla metà dei votanti. A parità di voti prevale l’anzianità.
Art. 10
La proclamazione dei nuovi Soci e dei Benemeriti dell’Accademia ha luogo nella seduta inaugurale dell’Anno Accademico.
Art. 11
Le dimissioni di Soci effettivi e corrispondenti hanno effetto con l’inizio dell’Anno Accademico successivo a quello in cui sono state presentate.
Art. 12
L’Assemblea dei Soci effettivi elegge il Presidente e i due Vicepresidenti. La votazione, consentita anche per delega scritta, è valida in prima convocazione se vi ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. Le candidature vengono proposte dal Consiglio Direttivo uscente. Candidature alternative possono essere proposte per iscritto da almeno il 10% dei Soci effettivi.
Art. 13
Il Presidente e i due Vicepresidenti vengono eletti se hanno ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei votanti.
Le nomine del Presidente e dei due Vicepresidenti sono confermate secondo quanto disposto dalla legge.
Il Presidente nomina fra i Soci effettivi il Segretario Generale, l’Amministratore, il Bibliotecario e, su parere conforme di ciascuno dei due Vicepresidenti, nomina il rispettivo Segretario di Classe. Il Presidente e i due Vicepresidenti durano in carica tre anni. Nel caso di vacanza di una carica durante il triennio questa viene reintegrata per il periodo residuo.
Il Presidente indice le elezioni entro la scadenza del triennio.
Il Presidente e i due Vicepresidenti possono essere rieletti, consecutivamente, una sola volta.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo esercita l’amministrazione dell’Accademia; cura e disciplina l’edizione delle pubblicazioni accademiche e sovrintende a tutta l’attività dell’Accademia.
Art. 15
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Accademia; presiede e dirige le assemblee e le riunioni a Classi riunite; nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente disposto dal presente statuto; sovraintende i servizi di segreteria, di contabilità, di biblioteca e di archivio.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito nella gestione ordinaria dal Vicepresidente più anziano d’età; per rinuncia di questo, dall’altro Vicepresidente; per rinuncia di entrambi i Vicepresidenti, dal Segretario Generale o dal componente del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente è assistito nei propri compiti dal Segretario Generale.
Art. 16
Il Segretario Generale coordina l’attività e assiste il Presidente o chi ne faccia le veci nel governo dell’Accademia; attende alla corrispondenza e alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea; provvede, d’accordo con il Presidente, alla convocazione delle riunioni.
Art. 17
I Segretari di Classe coadiuvano il Segretario Generale nelle pratiche dell’Accademia; esercitano principalmente il servizio di segreteria nell’ambito della propria Classe, redigono i verbali delle sedute della Classe e, a turno, quelli delle riunioni a Classi riunite. Attendono, o direttamente o per mezzo del Segretario Generale, alla corrispondenza scientifica.
Art. 18
Il Bibliotecario presiede alla conservazione, ordinamento e custodia dell’archivio e della Biblioteca; nonché alla compilazione del catalogo. Redige la relazione annuale sulla funzionalità e l’incremento della Biblioteca stessa.
Art. 19
L’Amministratore riscuote le sovvenzioni e gli altri cespiti e redditi finanziari dell’Accademia, provvede ai pagamenti, che devono essere preventivamente approvati dal Presidente e, ove superino un valore prefissato, dal Consiglio Direttivo. Redige e sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea ordinaria, il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e il bilancio preventivo dell’anno incipiente.
Art. 20
Le riunioni hanno luogo nel corso dell’Anno Accademico.
Esse si distinguono in riunioni di Assemblea e di Classe; le une e le altre possono essere pubbliche o private.
Sono pubbliche quelle destinate alla trattazione di argomenti scientifici; private quelle destinate alla trattazione di materia amministrativa e di problematiche per loro natura riservate.
Una medesima riunione può essere anche parzialmente pubblica e privata.
Art. 21
Le riunioni di Assemblea sono destinate alla trattazione di affari generali dell’Accademia e vi possono partecipare soltanto i Soci effettivi. Esse sono valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Art. 22
Le riunioni di Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria, che deve riunirsi almeno due volte per ogni Anno Accademico, è convocata dal Presidente per discutere e approvare i bilanci, consuntivo e preventivo, e per formulare gli orientamenti sui programmi culturali.
Le Assemblee straordinarie sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta del Revisore dei conti o della maggioranza dei Soci effettivi per discutere sulle più importanti questioni sociali.
Art. 23
Alle Assemblee di Classe sono riservate particolarmente le trattazioni scientifiche, e vi partecipano i Soci di ciascuna Classe. Le due Classi possono pure, per comune consenso e per invito del Presidente, riunirsi in Assemblea a Classi riunite.
Art. 24
La seduta inaugurale dell’Anno Accademico è pubblica e a Classi riunite, con inviti specifici ad autorità e studiosi qualificati. In tale seduta il Presidente, o un relatore per tale scopo da lui designato, dà conto del lavoro compiuto nell’anno decorso ed espone il programma per l’anno successivo, dando notizie delle variazioni avvenute nell’Annuario.
Art. 25
L’ordine del giorno di ogni Assemblea è compilato dal Segretario Generale e dai Segretari di Classe d’accordo col Presidente, seguendo le direttive eventualmente deliberate o suggerite dall’Assemblea o dalle Classi.
Art. 26
Tutti i Soci possono nelle Assemblee partecipare alle discussioni.
Le delibere sono valide per maggioranza di voti dei Soci effettivi votanti. Le votazioni si compiono in modo palese, sempre che non si riferiscano a persone.
Art. 27
L’Accademia pubblica annualmente i propri Atti in conformità delle norme regolamentari.
I lavori proposti per l’inclusione negli Atti debbono essere inediti. L’autore, o altro Socio per lui, nel presentare e consegnare in una delle Assemblee di Classe la relazione scritta, ne dà comunicazione ai presenti. L’inclusione è concessa o negata dal Consiglio Direttivo.
Art. 28
Le notizie dell’attività sociali vengono annualmente pubblicate negli Atti.
Art. 29
Il patrimonio dell’Accademia si compone;
a. delle quote sociali annue e dei contributi dei Soci,
b. dei contributi degli Enti pubblici e di quelli liberamente elargiti da persone fisiche e giuridiche e destinati espressamente all’incre-mento del patrimonio,
c. del patrimonio delle collezioni di Atti e della Biblioteca, nonché del patrimonio immobiliare,
d. di donazioni e di ogni cespite, che potranno esser acquisiti nel rispetto della vigente normativa.
Art. 30
L’Anno Accademico e l’Anno Finanziario coincidono con l’anno solare. Per ciascun anno finanziario l’Assemblea nomina fra i membri un Revisore dei conti effettivo ed uno supplente. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Revisore dei conti riferisce per iscritto all’Assemblea sull’andamento dell’amministrazione.
Art. 31
Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all’ incremento del patrimonio e le somme necessarie ai bisogni ordinari dell’Accademia devono essere depositate presso Istituti di credito designati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha il dovere di vigilare perché siano osservate le disposizioni di cui al comma precedente. L’Accademia può peraltro investire in forme redditizie le risorse eccedenti i bisogni ordinari.
Art. 32
Ogni anno il Presidente trasmette al Ministero competente una relazione motivata sull’ attività svolta dall’ Accademia nell’anno precedente.
Art. 33
Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere approvate dall’Assemblea straordinaria dei Soci effettivi.
Art. 34
Non può in alcun modo essere fatto riparto tra i Soci delle attività e dei beni dell’Accademia. In caso di chiusura dell’Accademia stessa il patrimonio sarà integralmente destinato al Comune di Genova.
Art. 35
Il Regolamento integrativo dello Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo.